Cessione di ramo d’azienda e corrispettivo. Notificazione eseguita a mezzo posta
La valutazione circa l’incompatibilità tra la data di spedizione e quella di consegna del plico e quindi circa l’inesattezza di tale ultimo dato dovrebbe essere svolto nel corso del giudizio per querela di falso, eventualmente incardinato da parte attrice. In mancanza di proposizione del procedimento previsto ex artt. 221 e ss. c.p.c., il giudice non può che non attenersi a quanto risulta dall’avviso di ricevimento, il quale costituisce ai sensi dell’art. 4 l. 890/1982, il solo documento idoneo a provare la data di intervenuta consegna del plico (nel caso in esame si trattava di stabilire il dies a quo dal quale iniziavano a decorrere i termini per proporre l’opposizione ad un decreto ingiuntivo).