Cessione di uno studio professionale, interpretazione del contratto ed effetti della risoluzione ex art. 1458
Anche nelle ipotesi in cui non è configurabile una prevalenza del momento organizzativo e la persona del professionista rimane predominante, è da ritenere validamente stipulato, in base al principio di autonomia negoziale, il contratto avente ad oggetto il trasferimento, verso corrispettivo, dello studio professionale ad altro soggetto, intenzionato a proseguire l’attività avvalendosi del complesso dei beni, materiali ed immateriali, appartenenti al proprio dante causa.
Nella qualificazione del rapporto deve ricostruirsi la comune volontà delle parti, che non è finalizzata a chiarire l’integrale intenzione di ciascuna di esse, ma quel tanto delle rispettive intenzioni che si sia fuso, determinando il carattere precettivo del contratto.
Pronunciata la risoluzione, con effetto costitutivo , gli effetti del contratto ex art. 1458 c.c. vengono meno ex tunc e con essi i relativi diritti, che ne sarebbero derivati, che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti. La pronuncia produce quindi un duplice effetto, quello liberatorio relativo alle prestazioni non ancora eseguite e quello restitutorio relativo alle prestazioni già eseguite, dovendosi eliminare tutte le conseguenze dell’esecuzione totale o parziale del contratto. Tuttavia, la risoluzione, pur comportando per legge effetti retroattivi, non autorizza il giudice ad emettere provvedimenti restitutori non oggetto di domanda, atteso che rientra nell’autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione, chiedendo o meno la restituzione delle prestazioni rimaste senza causa.