Clausola compromissoria
L’operatività della clausola compromissoria non viene meno a seguito della perdita della qualità di socio della parte, ma rimane opponibile all’ex-socio in riferimento a tutte le controversie che trovano la loro matrice nel rapporto sociale anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto.
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti “inaudita altera parte“), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.