Clausola compromissoria relativa all’impugnazione delle delibere assembleari e competenza del giudice ordinario per la sospensione in via cautelare della delibera impugnata
Devolute in arbitrato le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ex art. 2378 c.c., agli arbitri compete anche il potere di disporre la sospensione dell’efficacia delle delibere medesime; tuttavia, al fine di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe nel lasso temporale fra il momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, deve necessariamente riconoscersi la competenza del Giudice ordinario in relazione alla sola istanza di sospensione della delibera, e ciò fino al momento in cui l’organo arbitrale non solo sia stato nominato, ma anche sia – concretamente – in grado di provvedere.
La locuzione “esercizio da parte del socio di un’attività concorrente o in conflitto d’interesse” è sufficientemente chiara nel suo significato prescrittivo, dal momento che l’avvio ex novo di una attività concorrente – a differenza dall’aggravamento di attività concorrenti considerato in altri precedenti giurisprudenziali – costituisce concetto chiaro e che non necessita di alcuna ulteriore specificazione.
Il mancato esercizio da parte dell’assemblea, ancorché protratto per anni, della facoltà di esclusione di un socio per il caso di svolgimento di attività concorrente o in conflitto di interesse, previsto statutariamente, non comporta di per sé la rinuncia ad avvalersi del diritto riconosciuto in tal senso dallo statuto sociale.
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Egidio Greco
Avvocato del Foro di Milano. Cultore della materia di "Elementi fondamentali dei rapporti di diritto privato" presso l'Università degli Studi di Pavia. Laureato in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università...(continua)