Clausola penale contenuta in un patto parasociale, divieto parasociale di concorrenza del socio di s.r.l. e imprenditore occulto
La teoria dell’imprenditore occulto afferma la piena parificazione sul piano della responsabilità d’impresa di chi agisce di fronte ai terzi e di chi sta dietro le quinte. Vi sarebbe dunque una piena corresponsabilità del dominus di un’impresa formalmente altrui per le obbligazioni assunte e le attività svolte dalla società eterodiretta.
Lo strumento del patto parasociale consente ai soci di concordare le modalità di esercizio dei propri diritti di voto e delle proprie facoltà in assemblea per rafforzare la propria influenza nelle materie di competenza della stessa. Le finalità in concreto perseguite dai soci con il voto concordato variano di volta in volta e possono anche riguardare aspetti non attinenti al conseguimento dell’interesse sociale. Un patto parasociale può dirsi illecito quando contenga l’impegno dei soci a perseguire comuni motivi illeciti o quando il contenuto dell’accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o principi generali dell’ordinamento inderogabili (nel caso di specie la Corte ha considerato valido un sindacato di voto sulla nomina ed emolumenti degli amministratori, a cui partecipava un socio che svolgeva attività concorrenziale con la società)
La violazione del dovere d’informazione, oltre che contraria al generale principio di buona fede contrattuale ex 1337 c.c., integra gli estremi del dolo omissivo qualora abbia ad oggetto circostanze che, se note, avrebbero fatto desistere l’altra parte dal concludere il contratto con conseguente annullabilità del contratto.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)