Clausola risolutiva espressa e nullità per indeterminatezza dell’oggetto
La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per gravi e reiterate violazioni dell’altro contraente a tutti gli obblighi da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell’importanza dell’inadempimento dell’altra.
Ne consegue, dunque, che se è assolutamente inefficace la clausola risolutiva espressa, non può dirsi neppure operante la gravosa penale ad essa connessa.
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Vincenzo Floccari
Avvocato specializzato in diritto d’impresa. Dottorato di ricerca in Mercati, Impresa e Consumatori - Università degli Studi Roma 3 Master Universitario di II livello in Diritto di Impresa - Luiss - Libera...(continua)