Clausola statutaria di srl contenente una previsione volta a risolvere potenziali conflitti tra soci, 700 c.p.c. e sequestro di quote
In caso di statuto di srl contenente una clausola che prevede che nell’ipotesi in cui si verifichi uno stato di disaccordo tra due soci paritari (al 50%), tale da impedire il funzionamento o le delibere del consiglio di amministrazione, una parte possa offrire l’acquisto della quota dell’altra parte a certe condizioni, l’offerente non può ottenere il trasferimento delle quote con un provvedimento ex 700 c.p.c. Le contestazioni circa la esistenza o meno del disaccordo tra soci non sono risolvibili nella fase sommaria che contraddistingue i provvedimenti di urgenza.
Il giudice, tuttavia, può disporre il sequestro delle quote, poiché ciò che costituisce necessità ai sensi dell’articolo 670 c.p.c. – per l’emissione di provvedimenti di sequestro giudiziario – non è tanto la possibilità che le quote vengano alienate, quanto proprio questa necessità gestionale della società, nelle quali due originari soci paritari non possono più – in caso di disaccordo – arrivare a una gestione comune.