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Tribunale di Milano, 28/01/2014

Clausole contrattuali nel franchising e violazione dell’obbligo di buona fede da parte dell’affiliante

Tribunale di Milano, 28/01/2014
Clausole contrattuali nel franchising e violazione dell’obbligo di buona fede da parte dell’affiliante

L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale che, nell’ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta a presidio sia dell’esecuzione del contratto che della sua formazione e interpretazione, accompagnandolo in ogni sua fase. In tale contesto, la buona fede rappresenta un obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte. L’applicazione di tale principio costituisce, dunque, strumento giudiziale di controllo del contratto in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, anche in senso modificativo o integrativo.

Data Sentenza: 28/01/2014
Registro: RG 84458 / 2013
Allegato:
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Data: 12/02/2017
Massima a cura di: Giulia Giordano
Giulia Giordano

Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior Academic Visitor, Commercial Law Centre presso University of Oxford; abilitazione all'esercizio della professione forense, presso Corte d'Appello di Bologna; dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, indirizzo IUS/04 diritto commerciale; tutor didattica per l'insegnamento di diritto commerciale Università di Bologna. Sito web www.unibo.it/sitoweb/g.giordano.

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