Collegamento societario e collegamento negoziale. Interesse ad agire e legittimazione
Le società di persone, pur non avendo personalità giuridica ma soltanto autonomia patrimoniale, sono un autonomi soggetto di diritto che possono essere centro di interessi e d’imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci che, pertanto, non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi delle società stesse.
L’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (nella specie, gli attori hanno chiesto al Tribunale di accertare il collegamento societario tra sette distinte società – ritenute “consorelle” – nonché il collegamento negoziale tra atti diversi posti in essere da alcune soltanto delle predette società e, per l’effetto, dichiarare la responsabilità di tutte quante le società convenute per un’obbligazione assunta da una soltanto. Il Tribunale ha rigettato la domanda rilevando la carenza di interesse all’accertamento di fatti frazionati, nonché la carenza di legittimazione passiva delle società asseritamente collegate, dal momento che esse non avevano assunto alcuna autonoma obbligazione con gli attori).