Compatibilità del divieto di cui all’art. 2474 c.c. con la fattispecie della vendita di cosa altrui e con la caparra confirmatoria
Non è vietato – almeno astrattamente – alla società di dar luogo alla vendita del proprio capitale laddove la fattispecie concreta rientri nell’ipotesi di cui all’art. 1478 c.c., cioè di vendita di cosa altrui.
In tema di società a responsabilità limitata, nonostante la disposizione dell’art. 2474 c.c. faccia divieto alla società – a garanzia dell’integrità del capitale sociale – di acquistare proprie quote, detta norma non osta a che essa possa vendere le quote del socio quali beni altrui, ai sensi dell’art. 1478 c.c.. Pertanto, la società può assumere l’obbligo di procurare l’acquisto al compratore, dato che l’automatismo e l’immediatezza del trasferimento al compratore stesso di dette quote evita, nel momento in cui esse siano conseguite dalla società, che quest’ultima divenga “partecipante di se stessa” con evidente pregiudizio della consistenza del capitale sociale. Di conseguenza, la vendita, in entrambe le forme di cui all’art. 1478 c.c. (o tramite acquisto della proprietà della cosa del terzo oppure mediante vendita diretta da parte del terzo quando tale trasferimento sia l’effetto dell’attività svolta dal venditore per adempiere al suo obbligo), delle quote appartenenti ai propri soci, da parte di una s.r.l., di per sé non viola il divieto previsto dall’art. 2474 c.c. ed è, pertanto, astrattamente valida, dovendosi verificare caso per caso se ed in quali termini il regolamento negoziale si ponga in effettivo e concreto contrasto con la ratio della suddetta norma imperativa.
Le obbligazioni finanziarie connesse all’acquisto del bene del terzo non integrano necessariamente le situazioni oggetto del divieto di cui all’art. 2474 c.c., posto che dovrà – sempre – accertarsi, volta per volta, la sussistenza contingente di dette situazioni.
Il regolamento negoziale di vendita di quote di s.r.l., da parte della società a responsabilità medesima, quale ipotesi di vendita di cosa altrui, si pone in palese violazione con il disposto dell’art. 2474 c.c., laddove contenga al suo interno la previsione di una caparra confirmatoria. Tale clausola, infatti, viola la citata norma la quale impone alla società di non compiere operazioni (acquisto, prestazione di garanzia, ecc.) che incidano – come per l’appunto accade nel caso della caparra confirmatoria – sulla integrità del capitale sociale. La previsione contrattuale della corresponsione di una somma a titolo di caparra confirmatoria e la previsione di legge della condanna al pagamento del doppio in caso di inadempimento possono, invero, comportare una incidenza negativa sul capitale sociale.
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Carolina Gentile
Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)