Compensazione giudiziale di un credito contestato in separato giudizio
La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione. Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell’altro giudizio con l’efficacia di giudicato.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)