Compenso dell’amministratore e responsabilità per distrazione delle risorse sociali
In tema di compenso agli amministratori gli artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1 e 3, c.c., letti e interpretati in relazione alla natura del rapporto di amministrazione e alle fonti che lo disciplinano, delineano una materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie e alla volontà assembleare. Dalle suddette previsioni non può, quindi, in alcun modo desumersi il carattere inderogabilmente oneroso della prestazione dell’amministratore, non costituendo l’onerosità un requisito indispensabile della stessa. Ne consegue che ai fini della sussistenza o meno del diritto al compenso occorre in primis verificare quanto previsto dallo statuto.
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Francesca Bianconi
Assegnista di ricerca in diritto commerciale presso la Libera Università di Bolzano; Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali presso l'Università degli Studi di Verona, Curriculum di...(continua)