Competenza della sezione impresa per controversie connesse a trasferimento di partecipazoni sociali
Rientra nella competenza per materia del Tribunale delle Imprese la controversia avente ad oggetto la manleva pattuita nel contesto di un atto di cessione di quote sociali in quanto detta manleva rappresenta obbligazione ancillare alla cessione stessa, con conseguente competenza della medesima sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003, ove si prevede la competenza nei procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Analogamente, rientra nella medesima competenza una domanda relativa alla rinuncia a esperire l’azione di responsabilità sociale nei confronti di un ex amministratore.
La competenza del Tribunale delle Imprese non dà luogo a una questione di competenza in senso stretto, ma di mera ripartizione interna della controversia all’interno del Tribunale.
Secondo il preferibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale, infatti, “la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate del medesimo tribunale — ivi comprese quelle del cd. tribunale delle imprese — non implica insorgenza di una questione di competenza per materia, bensì di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio giudiziario, insuscettibile di dar luogo al regolamento di competenza: pertanto, laddove il tribunale affermi essere la sola controversia relativa alle domande riconvenzionali da trattare nella sezione lavoro, e quella relativa alle domande principali da trattenere, invece, presso lo stesso tribunale delle imprese, non si dà luogo ad una questione di competenza per materia. Infatti, la ripartizione, all’interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate — impresa, lavoro, fallimento — non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, a differenza di quanto avviene per le controversie agrarie devolute alle sezioni specializzate agrarie” (Cass.civ., sez. VI, 24/05/2017, n. 13138).