Competenza della sezione specializzata, esclusione del socio moroso e occupazione sine titulo dell’immobile sociale
Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, d. lgs. 168/2003, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sussiste anche quando la controversia, pur non rientrando nelle ipotesi previste dai primi due commi del suddetto articolo, presenta profili di connessione oggettiva propria con i procedimenti previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, d. lgs. 168/2003 (nel caso di specie il Tribunale, rilevata la pregiudizialità dell’accertamento domandato in via principale e la competenza della sezione specializzata sulla questione, ha confermato la competenza della medesima Sezione a provvedere anche sulle altre domande).
In caso di mancato versamento del canone mensile di godimento dell’immobile può essere deliberata l’esclusione del socio moroso dalla cooperativa, qualora l’intimazione di pagamento non abbia sortito alcun effetto.
In caso di occupazione sine titulo di un immobile, l’occupante è tenuto a corrispondere una indennità calcolata in misura corrispondente al canone di godimento, maggiorato delle spese di utilizzo dell’immobile. Ciò in attuazione del principio sancito dall’art. 1591 c.c. in tema di locazione che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro il pagamento di un corrispettivo, per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo (Cass. n. 15301/2000).
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Nunzia Gaetani
AvvocatoLaurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Master in Diritto Societario; Diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Iscritta all'Ordine degli...(continua)