Competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa per le “cause connesse”: rapporti con la competenza funzionale del forum rei sitae
La domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto di cessione di quote rientra senz’altro nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa ex art.3 secondo comma lett.b) d.lgs. n.168/2003, essendo poi irrilevante ai fini della competenza che, come eccepito dalla convenuta, parte attrice non sia legittimata a svolgere tale domanda in quanto riguardante res inter alios acta, la competenza essendo determinata sulla base della domanda ed a prescindere dalla sua fondatezza.
Data la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa quanto alla domanda di cui si è appena detto, ne deriva, ex art.3 terzo comma d.lgs. n.168/2003 come modificato nel 2012, anche la competenza della medesima Sezione “per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
Deve ritenersi che il legislatore del 2012, nel dettare la norma ex art.3 terzo comma del d.lgs. n.168/2003 quando già era vigente il secondo comma dell’art. 447bis c.p.c., abbia inteso derogare a tale secondo comma, nel senso della prevalenza della competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di impresa per le “cause connesse” rispetto alla ipotesi nella quale per tali cause connesse ricorra la competenza funzionale del Tribunale del forum rei sitae, competenza funzionale previamente normata e non fatta salva appunto dal legislatore del 2012, che neppure ha dettato alcuna norma volta a coordinare i due tipi di competenze funzionali, dovendo quindi prevalere quella introdotta per ultima.