Competenza e connessione impropria
In materia di proprietà industriale per radicare la competenza -nell’ipotesi di più soggetti chiamata a rispondere del fatto illecito- occorre avere riguardo esclusivamente al fatto lesivo, indipendentemente dal criterio, non richiamato, dell’art. 33 c.p.c., che consente di proporre la controversia innanzi al foro generale di uno dei convenuti, derogando al foro generale degli altri.
Quando nei confronti dei diversi resistenti sono contestate autonome condotte lesive e non già ipotesi di concorso nel medesimo illecito, tra le diverse domande sussiste solo una connessione c.d. impropria, giacché la decisione discende dalla risoluzione di identiche questioni di diritto. Non è cioè predicata nei confronti dei diversi soggetti resistenti una identità o una connessione obiettiva dei titoli o dell’ oggetto né viene sindacato un unico fatto generatore della responsabilità prospettata: con la conseguenza che, in tal caso, è consentita la citazione in uno stesso processo di più persone alla sola condizione che ciò non comporti deroghe –a differenza della c.d. connessione propria- alla competenza territoriale semplice.