Competenza funzionale del giudice investito del merito a pronunciarsi sulla domanda cautelare
La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura sostanzialmente funzionale, sicché la disciplina dell’art. 669 quater c.p.c. non può essere in alcun modo derogata, a prescindere dal fatto che egli sia o meno competente a decidere la controversia a cognizione ordinaria e anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale – intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa inerenti allo status di socio – e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta. Ne deriva che il cessionario, ove le quote sociali cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l’ipotesi in cui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo, con la precisazione che il mendacio, o le omesse informazioni sulla situazione patrimoniale della società, acquistano rilevanza solo ove siano accompagnate da malizie e astuzie volte a realizzare l’inganno, e idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
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Giorgio Grossi
AmministratoreAvvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)