Competenza funzionale ed inderogabile del giudice in merito alla domanda cautelare
Il criterio di competenza stabilito dal comma 2 dell’art. 669 quater c.p.c., secondo il quale la domanda cautelare in corso di causa deve essere proposta al giudice della stessa, identifica un’ipotesi di competenza funzionale ed inderogabile fondata sull’esclusivo rilievo della pendenza della causa dinanzi ad un giudice che, per ciò solo, è competente per tutte le istanze cautelari afferenti a quel giudizio, senza che nella fase d’urgenza possa procedersi alla verifica della sua effettiva competenza nel merito.