Competenza in materia di risoluzione contrattuale ex art. 72, quinto comma, l. fall.
Non può essere valutata in via autonoma – ed è quindi improcedibile – la domanda di risoluzione del contratto che implica dirette conseguenze, negative per la massa fallimentare, sulla titolarità del marchio e, dunque, sul trasferimento a favore del suo titolare e a danno della convenuta nonché, a valle, sul risarcimento del danno.
Ne consegue che la vis attractiva del Tribunale delle Imprese recede a favore di quello fallimentare.
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Alice Garlisi
Laureata presso l'Università degli Studi di Milano nel 2016, con una tesi in diritto della proprietà intellettuale. Abilitata all'esercizio della professione forense presso il foro di Milano. Si occupa di proprietà...(continua)