Competenza sulla domanda relativa ai compensi dell’amministratore di società di capitali. Limiti alla modificazione della domanda in sede istruttoria.
La controversia tra una società di capitali e un proprio amministratore relativa al pagamento dei compensi per l’esercizio delle funzioni gestorie rientra nell’ambito dei “rapporti societari” cui fa riferimento l’art. 3, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 168 del 2003 ai fini dell’individuazione della competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa. Il rapporto fra l’amministratore e la società è, infatti, funzionale – secondo la figura della c.d. immedesimazione organica – alla vita della società. In altri termini, tale rapporto è rapporto “di società” perché serve ad assicurare l’agire della società e non è pertanto assimilabile né ad un contratto d’opera, né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Quindi, il consigliere d’amministrazione e la società sono legati da un rapporto di tipo societario che, appunto in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso fra quelli previsti dal n. 3 dell’art. art. 409 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 4769/2014; Cass. ord. n. 14369/2015; Cass. n. 2759/2016; Cass., S.U., n. 1545/2017).
Come statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite con sent. n. 12310 del 2015, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, vale a dire il “petitum” e la “causa petendi“, purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (nella fattispecie, parte attrice aveva proposto con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e soltanto in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda principale – volta ad ottenere il pagamento dei compensi per le funzioni gestorie svolte in qualità di amministratore – una domanda di indennizzo per essersi la società convenuta arricchita senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c.).
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)