Competenza territoriale del tribunale e legittimazione di singoli soci o terzi a proporre un’azione di responsabilità ex 2043 e 2476, co. 6, c.c. nei confronti dei cessati di amministratori di s.r.l. fallita
In applicazione del criterio del forum commissi delicti, è competente a conoscere dei giudizi di responsabilità intrapresi da singoli soci o creditori nei confronti degli amministratori di s.r.l. per danno diretto ai sensi degli artt. 2043 e 2476, co. 6, c.c., stante la natura pacificamente extracontrattuale delle azioni, il tribunale del circondario in cui si trova il luogo in cui si sono verificati gli eventi produttivi del danno (nel caso di specie, le condotte che secondo la prospettazione in atto di citazione sarebbero produttive di danno, consistevano nella pubblicazione del bilancio e nella stipulazione del contratto dal quale il danno sarebbe derivato).
A seguito del fallimento della società, i singoli soci e creditori conservano la legittimazione ad agire in via aquiliana, ex artt. 2043, 2395 e 2476, co. 6, c.c., nei confronti dei cessati amministratori per il ristoro dei danni che siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e che non costituiscano, pertanto, il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito la società e l’intero ceto creditorio per effetto della cattiva gestione; spettando, invece, ai sensi dell’art. 146 l.f., al solo curatore fallimentare l’esperimento delle azioni contrattuali di responsabilità di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (nel caso di specie, l’asserita condotta illecita degli amministratori consisteva nell’aver indotto, mediante la redazione e pubblicazione bilanci falsi, i terzi attori a confidare sulla capacità patrimoniale della società e, dunque, ad erogare finanziamenti a vantaggio di una prenditrice ormai decotta).