Competenza territoriale in materia di contraffazione
Per integrare il criterio di collegamento di cui all’art. 120, comma 6, c.p.i. (disciplina speciale e autonoma rispetto a quella prevista dal codice di rito) è necessaria una condotta lesiva attribuita alla controparte e posta in essere nella circoscrizione territoriale del giudice adito. A tal fine, non è sufficiente la mera commercializzazione del prodotto asseritamente contraffatto da parte di un terzo rivenditore, il quale ha posto in essere un atto commerciale autonomo, previo acquisto del bene dal produttore attraverso una catena più o meno lunga. L’attrazione del produttore del bene in contraffazione nel foro della rivendita, attraverso il combinato disposto degli art. 120 c.p.i. e 33 c.p.c., è possibile qualora tale vendita sia imputabile direttamente al produttore stesso, attraverso il ricorso ad una rete distributiva controllata, oppure quando egli vi abbia partecipato attivamente, fornendo direttamente e consapevolmente il prodotto al rivenditore locale.