Compravendita di azioni e carenza di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012
L’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 costituisce eccezione al principio generale di cui all’art. 4 co. 1 e deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di diverse convenzioni, la persona che abbia il domicilio in uno stato membro, possa essere convenuta in un altro stato membro da individuare, ove si verta in materia di compravendita di beni, con riferimento al “luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio”, individuato, a sua volta in modo cogente, nel “luogo, situato in uno stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. [In tema di compravendita di azioni, nel giudizio avente ad oggetto il pagamento del prezzo pendente tra due società domiciliate in Lussemburgo, il Tribunale ha escluso che, in difetto di pattuizioni, il luogo di consegna dei beni rilevante ai sensi dell’art. 7 let. b) possa identificarsi con il luogo di conclusione del contratto – nel caso di specie, Milano, e quindi l’Italia -, dovendo invece coincidere con il luogo della consegna materiale (cfr. Cass., sez. un., n. 32362/2018). Considerato che, pure in assenza di previsioni, in base al contratto, sulle azioni doveva costituirsi pegno a garanzia del pagamento integrale del prezzo, con consegna delle stesse ad un notaio lussemburghese e, in ogni caso, che, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio – i.e. il pagamento del prezzo -, rilevante ai sensi dell’art. 7 let. a), era il Lussemburgo, avendo le società ivi la propria sede e domicilio, il Tribunale ha negato l’esistenza di un collegamento idoneo a fissare la giurisdizione italiana].