Compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari
Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari di una società di capitali possono essere devolute a un collegio arbitrale anche qualora lo statuto della società si limiti a prevedere una generica attribuzione a un collegio di arbitri delle controversie che possano insorgere tra la società e ciascuno dei soci, ovvero tra singoli soci in dipendenza dell’attività sociale e queste vertano su diritti disponibili.
Deve escludersi la compromettibilità in arbitri dell’impugnativa delle deliberazioni assembleari di una società di capitali quando con essa si alleghi l’illiceità delle deliberazioni per violazione di norme inderogabili poste a tutela di interessi indisponibili; i principi e i criteri che, a norma dell’art. 2423, secondo comma, c.c., sovraintendono alla formazione e redazione del bilancio rientrano senz’altro nel novero delle prescrizioni inderogabili, con la conseguenza che deve escludersi la compromettibilità in arbitri della controversia con la quale si lamenti che il bilancio sociale non è conforme ai cennati principi.
Ai fini di stabilire se una determinata controversia è soggetta alla competenza arbitrale ovvero a quella del giudice ordinario non bisogna avere riguardo all’oggetto della deliberazione medesima, ma ai motivi di impugnazione dedotti nell’atto di citazione dal socio. Ove detti motivi prendano in esame doglianze afferenti ai principi di redazione del bilancio (verità, chiarezza, precisione), la competenza spetterà necessariamente al giudice ordinario, non potendo operare la clausola compromissoria.