Comproprietà della partecipazione sociale e clausola di gradimento
L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato, configurandosi come una rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, costituisce un’eccezione propria e in senso stretto (avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale) con la conseguenza che deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.
Alla comproprietà della partecipazione sociale – traducendosi in una sorta di comunione avente ad oggetto la quota sociale – è applicabile in via diretta la disciplina della comunione ordinaria, la legittimazione ad agire rimanendo in capo ai comproprietari della partecipazione societaria ogni qual volta l’azione è esercitata unitariamente da tutti i comproprietari della partecipazione stessa. La nomina del rappresentante comune infatti è determinata dalla necessità di assicurare sul piano organizzativo un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti ma non sottrae il potere ai singoli laddove l’iniziativa concordata prevenga i rischi che conflittualità interne abbiano a riflettersi sulla portata delle deliberazioni assembleari.
Qualora lo statuto sociale di una s.r.l. preveda una clausola di mero gradimento e tale gradimento sia concesso, non spetta ai soci il diritto di recesso. Ai sensi infatti dell’art. 2469 c.c. il diritto di recesso non deve ritenersi accordato ai soci per il mero fatto della presenza di tale clausola, ma dalla circostanza che non sia consentito ai potenziali soci l’ingresso in società. Il diritto di recesso infatti non è la contropartita della pattuizione, compiuta dai soci nell’esercizio dell’autonomia privata, di una clausola di gradimento, bensì dalla limitazione alla libera trasferibilità delle quote che consegue al diniego del gradimento.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)