Comproprietà della partecipazione sociale: disciplina applicabile e diritti esercitabili dal rappresentante comune.
In caso di comproprietà della partecipazione, che si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria avente per oggetto la quota sociale, si deve procedere alla nomina di un rappresentante comune dei comproprietari (ex artt. 2347, primo comma c.c. e 2468, u.c., c.c.) al fine di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti e di individuare un unico interlocutore con la società. La disciplina della comproprietà è quella della comunione ordinaria (artt. 1105 e 1106 c.c.) e il rappresentante assume il ruolo di mandatario dei comproprietari.
I “diritti dei comproprietari” che devono essere esercitati dal rappresentante comune, in forza dell’espressione onnicomprensiva utilizzata dal legislatore, sono quelli che per statuto o per legge spettano ai comproprietari, quindi anche la proposizione del ricorso per la sospensione dell’efficacia esecutiva di deliberazione assembleare, mancando, al contrario la legittimazione attiva in capo al singolo comproprietario.