Comproprietà di partecipazione in s.r.l. e legittimazione a impugnare la delibera assembleare
Qualora una quota di s.r.l. sia oggetto di comproprietà (volontaria o ereditaria), ogni posizione attiva dei diritti dei singoli comproprietari deve essere fatta valere dal rappresentante comune, il quale deve essere eletto a maggioranza, a sua volta calcolata non per teste, bensì avendo a riguardo al valore delle quote dei partecipanti alla comproprietà, ai sensi dell’art. 2468, co. 5 c.c., il quale rinvia agli artt. 1105 e 1106 c.c. Pertanto, in caso di comproprietà di partecipazioni, unico titolare della legittimazione a impugnare una deliberazione assembleare non è il singolo comproprietario – carente del potere di impugnare, così come di quello di esercitare il diritto d’intervento e di voto in assemblea –, bensì unicamente il rappresentante comune.
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Alessandro Baffoni
Laureato con il massimo dei voti presso la Scuola di Giurisprudenza di Bologna. Svolge la Professione presso lo Studio legale BCL di Bologna, nel settore del diritto societario e della crisi di impresa.(continua)