Concorrenza sleale dell’amministratore cessato e attività professionale
A mente dell’art. 2598 c.c., la fattispecie della concorrenza sleale presuppone l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra imprese e, pertanto, la qualità di imprenditori nei soggetti attivo e passivo della relazione; sicché non compie atti di concorrenza sleale l’amministratore di società che, a seguito della cessazione dalla propria carica, continui a svolgere la propria attività professionale, in qualità di libero professionista, nei confronti di una parte della clientela dell’impresa dallo stesso precedentemente amministrata.