20 Maggio 2016

Concorrenza sleale dell’ex collaboratore mediante contraffazione di marchio e storno illecito di clientela

L’ipotesi di cui all’art. 20 lett. a) CPI di uso di segno identico al marchio per un servizio identico a quello per cui è stato registrato garantisce al titolare una tutela assoluta a prescindere dal rischio di confusione.

Per il principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 CPI, il divieto di utilizzazione di un segno in contraffazione si estende anche all’uso come denominazione sociale, essendo evidente il rischio di confusione per il pubblico.

In relazione al marchio “vinodivino”, la crasi tra “vino” e “divino” mantiene una sua qualche originalità che consente al termine in questione di acquisire una sufficiente distintività ai fini della sua registrazione [MASSIMA DI SPECIE].

Le informazioni in relazione a nome, fatturato ed esigenze (anche di modalità di contatto) della clientela, anche se non abbiano tutte le caratteristiche di cui agli artt. 98 e 99 CPI, rappresentano un importante patrimonio aziendale, la cui apprensione attribuisce al collaboratore infedele, che attui la sottrazione, un vantaggio concorrenziale assolutamente indebito, consentendogli innanzitutto di risparmiare gli enormi costi di acquisizione.

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Andrea Andolina

Andrea Andolina

Editor

Associate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)

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