Concorrenza sleale e divulgazione di provvedimenti giudiziari
Nell’ambito delle generiche previsioni di cui all’art. 2598 c.c., viene annoverata anche la divulgazione ad iniziativa di parte di provvedimenti giudiziari o la diffusione di notizie relative alla loro emanazione (non a seguito di ordine del giudice ma ad iniziativa della parte interessata). Tale attività viene considerata lecita in generale, ma la regola va modulata con la considerazione che, quando si dirama un’informazione con la specificazione che la stessa è stata ritenuta fondata e vera dall’autorità giudiziaria e recepita in un provvedimento giudiziale, la notizia possiede una particolare e maggiore efficacia persuasiva (rispetto alla semplice comunicazione diffusa senza fare alcun cenno all’intervento del giudice) ed è dunque tanto più idonea ad ingenerare, presso il pubblico, il convincimento della fondatezza delle affermazioni divulgate. Maggiori debbono pertanto essere le cautele nella divulgazione la quale non deve essere attuata con modi e forme tali da ingenerare nei terzi una rappresentazione non corretta del contenuto del provvedimento o dell’andamento del giudizio. La comunicazione deve cioè evitare ogni tendenziosità, indicando tutte le circostanze e le precisazioni atte a formare, nei destinatari dell’informazione, una corretta opinione. A tal ciò, il messaggio diffuso deve contenere tutti gli elementi che, sul piano obiettivo, concorrono a caratterizzare la situazione alla quale si riferisce il provvedimento giudiziario. Il rispetto del canone di correttezza implica in particolare che -alla comunicazione dell’esito di un procedimento- si affianchi l’illustrazione di tutti gli elementi che valgano a limitare (o comunque precisare) l’ambito e l’intensità di efficacia del provvedimento conclusivo, in particolare precisandone la sua eventuale natura cautelare. La valutazione della illiceità concorrenziale della comunicazione di un provvedimento giudiziale non può prescindere da una sua lettura complessiva, giacché il lettore valuta il messaggio trasmesso nel suo insieme e tendenzialmente ne dà di esso un’interpretazione integrale.