Concorrenza sleale e legittimazione passiva delle associazioni di settore.
Il rapporto di concorrenzialità necessario ai fini della legittima configurabilità di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. può dirsi sussistente, quantomeno in termini di concorso, in caso di associazioni di settore (anche se asseritamente prive di fine di lucro), dato che nella lista dell’associazione compaiono più di un centinaio di imprese operanti nel settore delle serrature e in diretto rapporto di concorrenzialità con l’attrice.
Il mancato aggiornamento di una lista di rating di prodotti che, in quanto proveniente da un’associazione che raggruppa i maggiori esperti nel settore (e dunque fonte dotata di intrinseca credibilità), è condotta negligente, idonea ad incidere negativamente su immagine e reputazione del concorrente. Tale condotta appare integrare gli estremi dell’illecito di cui all’art. 2598 n. 2 e 3 c.c., sia sotto il profilo della diffusione di informazioni idonee a causare uno sviamento della clientela mediante discredito del prodotto di parte attrice, sia sotto il profilo di una più generale scorrettezza professionale idonea a danneggiare l’attività imprenditoriale di impresa concorrente.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)