Concorrenza sleale: esclusa l’imitazione servile di un prodotto se la sua forma è priva di capacità distintiva
In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.
[Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la sussistenza dell’illecito concorrenziale per imitazione servile in quanto ha ritenuto che la forma del prodotto contestato (i.e., un dispositivo elettrico incapsulato di colore giallo) fosse definita esclusivamente dalle sue caratteristiche tecniche e che la colorazione gialla del prodotto non integrasse un elemento distintivo tale da consentire l’individuazione dell’illecito.]
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Edoardo Cesarini
Associate presso GR LegalAvvocato presso lo studio legale GR Legal, si occupa di proprietà intellettuale con particolare focus su marchi, design, diritto d'autore e concorrenza sleale. Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi...(continua)