Concorrenza sleale mediante storno di dipendenti
Compie concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3), c.c., chi, essendo una figura dirigenziale apicale di una società – operante quale agenzia di intermediazione di servizi nel settore della moda –, termina senza preavviso detto rapporto di collaborazione e, contestualmente, costituisce un’altra società concorrente (identità dell’oggetto sociale e dell’attività in concreto svolta) e mette in atto pratiche di storno di collaboratori “strategici”, con l’effetto di sviare buona parte dell’avviamento soggettivamente legato a questi ultimi, a danno della prima società.
La pubblicazione del provvedimento di condanna è superflua qualora la condotta anticorrenziale non sia più attuale e non sussista un apprezzabile interesse della collettività alla cognizione dell’esito del provvedimento.
Non è illecita la condotta del socio-amministratore/dirigente che – dopo la cessazione del rapporto di amministrazione e collaborazione – non restituisce, temporaneamente, il personal computer aziendale, quale strategia di negoziazione nell’ambito delle trattative volte alla risoluzione della controversia, insorta con la società, in ordine alla cessione della propria partecipazione.