Concorrenza sleale nel settore hi-tech: imitazione servile e boicottaggio secondario
In caso di concorrenza sleale per imitazione servile, poiché l’originalità della forma del prodotto imitato è elemento costitutivo della fattispecie, il concorrente leale non può limitarsi a provare che un prodotto è imitato fedelmente da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, giacché si tratta di aspetti formali nuovi, voluttuari e distintivi rispetto al già noto, idonei a creare un collegamento nella mente dell’acquirente tra il prodotto ed il produttore.
Nel settore dell’alta tecnologia, va rilevato come in generale gli aspetti funzionali delle forme esterne dei prodotti siano assolutamente preminenti, così come la loro standardizzazione, mentre simmetricamente un ruolo preminente nella scelta d’acquisto è svolto dal logo della casa produttrice.
Elementi costitutivi della fattispecie di boicottaggio secondario sono: (a) la forza contrattuale del boicottante, nell’area geografica o nel settore di mercato, tale da rendere le condotte escludenti idonee ad incidere sule posizioni soggettive del boicottato; (b) il pactum sceleris tra gli altri operatori, che deve vedere coinvolti più soggetti i quali pongano in essere la condotta anticoncorrenziale a vantaggio dell’istigatore; e (c) una condotta diretta unicamente a ostacolare, financo a distruggere, il concorrente, non riconducibile al semplice comportamento aggressivo dell’operatore di mercato, che non apporti contestuali effetti migliorativi dell’offerta dell’autore dell’atto.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)