Concorrenza sleale per denigrazione
La falsa informazione destinata alla generalità dei consumatori e avente carattere di sistematicità e diffusività, contenuta nel manuale di istruzioni del prodotto o fornita, nel contesto di negozi “monomarca”, dagli addetti alle vendite del medesimo, attinente l’incompatibilità o la dannosità, quando interagisca con quest’ultimo, di un particolare prodotto di un concorrente, integra la condotta di concorrenza sleale denigratoria (nel caso di specie, il produttore di capsule per caffè lamentava la concorrenza sleale del produttore di una nota macchina di caffè, il quale affermava il funzionamento della stessa ).
Possono essere utilizzate come prova, non violando in alcun modo le disposizioni in materia di privacy, le registrazioni delle conversazioni tra presenti e le relative trascrizioni mediante relazione asseverata.