Concorrenza sleale per imitazione servile
La tutela di cui all’art. 2598, comma 1, c.c., attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentano di assurgere ad elemento distintivo e individualizzante di un prodotto. In tale contesto, si integra un’ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile di cui all’art. 2598 n.1 c.c. quando un’imprenditore riproduce in modo sostanzialmente identico l’elemento individualizzante del prodotto di un concorrente, tanto da suscitare, ictu oculi, la medesima impressione generale nel consumatore. Eventuali differenze di mero dettaglio non incidono sull’impressione generale che ne trae il consumatore medio che, certo, non riesce a discernere quale sia il prodotto originale e quale quello imitato (tanto più se si considera che detta distinzione dovrebbe avvenire alla luce del “ricordo” del prodotto originale impresso nella mente del consumatore, non certo di un confronto diretto di due elementi contestualmente offerti alla sua attenzione).