Concorrenza sleale per storno di agenti e clientela: prova dell’illecito e del danno
Ai fini di dimostrare la sussistenza di un illecito di concorrenza sleale per storno di clientela, occorre fornire la prova, fra l’altro, dell’avvenuto storno dei singoli e specifici clienti; a tanto non sono sufficienti deposizioni testimoniali relative a generici, benché massicci, travasi di clienti.
Sempre al fine di dimostrare l’avvenuto storno di clientela non può essere richiesto l’ordine di esibizione dei registri IVA del convenuto, che, in assenza di ulteriori elementi indiziari relativi allo storno di clienti specificamente e singolarmente individuati, avrebbe contenuto meramente esplorativo.
Ove sia dimostrata una condotta configurabile come concorrenza sleale, il danno da essa provocato non è in re ipsa, ma necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente poi l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.
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Marco Verbano
Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)