Concorrenza sleale per storno di dipendenti in campo informatico e ammissibilità di provvedimenti di inibitoria definitiva
E’ connotata negativamente e costituisce concorrenza sleale per storno di dipendenti ex art. 2598 n. 3 c.c. la condotta, consistente nell’assunzione di specifici dipendenti di un concorrente operanti quotidianamente presso un importante cliente, posta in essere da un imprenditore, che – anche qualora fosse stato possibile per il concorrente sostituire le singole professionalità distolte previa una non complessa attività di riconversione di altri tecnici – da un lato beneficia comunque dell’immediata disponibilità di personale già perfettamente in grado di operare immediatamente sui sistemi informatici del cliente in questione mentre d’altro canto, come già osservato, proprio la raggiunta disponibilità di tecnici già conosciuti dal cliente avrebbe evidentemente potuto favorire successive assegnazioni di ulteriori commesse.
A fronte di una richiesta di inibitoria definitiva avente ad oggetto la cessazione di attività di concorrenza sleale per storno di dipendenti, l’emissione di una tale inibitoria (necessariamente) di contenuto generico potrebbe porsi come impeditiva di eventuali e future condotte di acquisizione di dipendenti che non necessariamente si porrebbero nello stesso contesto di illiceità che appare storicamente e temporalmente definito. In effetti un’inibitoria dal contenuto generico potrebbe indebitamente determinare un ostacolo non legittimo rispetto a condotte di acquisizione di dipendenti presso concorrenti che di regola fanno parte della normale e lecita attività imprenditoriale, ove svolta correttamente.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)