Posto che la ricerca di nuove risorse lavorative è indirizzata innanzitutto su personale già esperto del settore e quindi inserito nell’organizzazione di realtà imprenditoriali concorrenti, non si configura la fattispecie dello storno di dipendenti nel caso di passaggio di un solo dipendente ad altra impresa, seppure concorrente, in mancanza di elementi oggettivi che evidenzino l’intento di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva del concorrente di regola desumibile dall’elevato numero di collaboratori qualificati che vengono stornati, su cui è prevalentemente fondata l’organizzazione aziendale e dall’idoneità di tale atto a determinare una grave disfunzione nello svolgimento della normale attività della concorrente, per essere tali collaboratori non facilmente né tempestivamente sostituibili.
Non sussiste abuso di dipendenza economica, come atto di concorrenza sleale, qualora la decisione di interrompere un pluriennale rapporto di fornitura è determinata da considerazioni interne relative al miglior modo di soddisfare la propria domanda.