Concorrenza sleale: rapporto di concorrenza e violazione dell’obbligo di fedeltà del dipendente
Sussiste il rapporto di concorrenza tra due imprenditori, quando vi è contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un medesimo ambito territoriale, anche se solo potenzialmente comune. La comunanza di clientela
costituisce il presupposto per la configurazione di un rapporto concorrenziale e va verificata anche in una prospettiva potenziale, in ragione dei profili temporali, geografici e merceologici.
In materia di violazione dell’obbligo di fedeltà del dipendente, la valutazione necessariamente equitativa del relativo danno, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, tiene conto del mancato guadagno della società attrice calcolato sulla base del tempo verosimilmente impiegato dal dipendente per offrire i servizi alla società concorrente, dei prezzi di listino per i servizi espletati, nonché dei benefici realizzati con la condotta illecita, per avere sfruttato le risorse e i mezzi della società che ha subito la condotta illecita. Non può, viceversa, tenersi in conto anche l’ulteriore voce dei costi orari del dipendente, già compresi nei prezzi di listino dei servizi resi e neppure le voci che l’attrice avrebbe comunque sostenuto a titolo di spese.