Concorrenza sleale tra imprenditori del ramo assicurativo e quantificazione del danno
Sono responsabili di atti di concorrenza sleale gli imprenditori – convenuti in giudizio – che hanno utilizzato senza l’autorizzazione dell’imprenditore concorrente – attore – l’elenco contenente i clienti di quest’ultimo, offrendo agli stessi condizioni contrattuali privilegiate ed esclusive, ottenendo con modalità improprie le disdette dei contratti stipulati tra l’attore e i suddetti, i quali non sono stati informati dello svolgimento dell’attività da parte dei convenuti per conto di un’impresa concorrente.
Con riguardo alla quantificazione del danno subito da un imprenditore che svolga attività assicurativa, va accertata l’effettiva ricaduta della condotta sleale in termini di perdita del fatturato e di provvigioni incassate, indicatori obiettivi della redditività di un’agenzia assicurativa.
In particolare il lucro cessante sarà pari alla differenza tra un calo di provvigioni “ragionevole” e quello del tutto imprevedibile causato dalla condotta scorretta dei convenuti, cui va aggiunto il pregiudizio sofferto dall’attore a titolo di disagio imprenditoriale (id est per ridimensionare la perdita cagionata dalla concorrenza sleale).
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)