Condanna di società capogruppo per danno cagionato alla controllata fallita in forza di azione esperita dal terzo assuntore del concordato
Ai sensi dell’art. 124 l. fall. per “azioni di pertinenza della massa” devono intendersi quelle che derivano dal fallimento e quelle spettanti al curatore in sostituzione dei creditori; non sono tali, invece, quelle proponibili dal curatore in sostituzione del fallito, che sono in ogni caso comprese nelle cessione dei beni all’assuntore. Pertanto, la titolarità dell’azione diretta ad ottenere il riscarcimento dei danni subiti dalla controllata fallita a causa dell’asserita illecita condotta della controllante, trattandosi di azione esperibile dal curatore in luogo della società fallita, si trasferisce automaticamente (e, cioè, a prescindere dall’autorizzazione del giudice delegato) in capo al terzo assuntore del concordato.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita di una società controllante, regista di un’operazione illecita fonte di un debito fiscale per la controllata, e il depauperamento patrimoniale cagionato non può dirsi interrotto per effetto della mancata proposizione da parte della società controllata dell’impugnazione avverso la sentenza sfavorevole pronunciata dalla Commisione Tributaria di primo grado.