Condanna in solido delle due società partecipi di una cessione di fatto di azienda in danno dei creditori sociali della cedente
In caso di cessione occulta di azienda, stante il limite legale della prova scritta dei trasferimenti di azienda di cui all’art. 2556, comma 1, c.c., è da ritenersi inapplicabile il criterio formale dell’iscrizione dei debiti aziendali nelle scritture contabili del cedente ai fini della responsabilità solidale del cessionario di cui all’art. 2560, co.2, c.c., difettando – appunto – una cessione formalizzata.
L’azione diretta a trasferire di fatto i singoli elementi positivi (compreso l’avviamento) del patrimonio di una società a favore di un’altra, al fine di evitare una formale cessione di azienda e di privare fraudolentemente i creditori della prima della garanzia costituita dal compendio aziendale costituisce illecito extracontrattuale di cui rispondono in solido ex art. 2043 c.c. entrambe le società (sulla base di tale principio il Tribunale ha condannato nella specie la società cessionaria di fatto dell’azienda al pagamento in via solidale con la cedente di somme portate da decreti ingiuntivi ottenuti dai creditori agenti nei confronti di quest’ultima e rimaste inottemperate a causa della sopravvenuta incapienza della stessa conseguente all’operazione).