Cessione di quote soggetta a condizione potestativa mista
L’apposizione di una condizione potestativa mista – in parte dipendente dall’operato di terzi e in parte dalla condotta del soggetto nel cui interesse è posta – non può risolversi in un improprio ius poenitendi della parte a favore della quale la condizione è stata in origine posta, parte alla quale non è quindi consentito di togliere efficacia al contratto condizionato omettendo le iniziative a proprio carico necessarie affinché il terzo pervenga al comportamento dedotto in condizione. Nell’ipotesi di tale omissione, la fictio di avveramento della condizione ex art.1359 cc dovrà essere applicata a fini di riequilibrio dell’assetto negoziale, così come nel caso di condizione non avveratasi per condotte imputabili a chi aveva ab origine interesse contrario all’avveramento.