Condizioni per l’esperibilità della revocatoria di un contratto di locazione ultranovennale
I motivi che spingono i contraenti a concludere un contratto sono in genere irrilevanti; gli stessi possono assumere rilievo,a i fini della declaratoria di nullità, solo nel caso in cui siano illeciti, siano comuni ad entrambe le parti e siano stati l’unica ragione che ha determinato le parti a contrarre (art. 1345 c.c.).
L’azione revocatoria può essere esperita anche nei confronti dei contratti di locazione ultranovennale (i quali, pur non essendo traslativi dei beni, ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, con conseguente pregiudizio dei creditori – cfr. Cass., sez. III, 16.11.2020, n. 25854). Va, tuttavia, osservato che se l’azione è basata unicamente sull’assunto che l’atto sia pregiudizievole per i creditori, allora la stessa deve ritenersi infondata. Invero, per la sua fondatezza, è necessaria un’allegazione specifica degli elementi costitutivi dell’azione medesima.