Condotta dolosa del socio accomandante illimitatamente responsabile
La condotta dolosa posta in essere dal socio accomandante che si è ingerito nell’amministrazione della società, con conseguente insorgenza della responsabilità illimitata ai sensi dell’art. 2320 c.c., può consiste nell’aver condotto trattative ingannevoli a danno di una società terza. Infatti, la determinazione delle condizioni cui vendere l’attività sociale, all’esito di una contrattazione tra le parti, è riconducibile ad un atto di amministrazione del titolare del potere gestorio, anche se poi l’atto è stato sottoscritto dal socio accomandatario.
Ove il socio accomandatante non abbia non solo dimostrato ma neanche allegato l’esistenza di una procura speciale conferitagli per il compimento dell’affare, si deve ritenere che lo stesso abbia contravvenuto al divieto legale di ingerirsi nella gestione sociale e sia quindi responsabile in proprio per le obbligazioni assunte, insieme alla società.
La disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D. Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale.