Configura una condotta anti concorrenziale e contraria alla buona fede l’utilizzo di disegni tecnici e la diffusione di informazioni e documenti ottenuti nel corso di un rapporto di fornitura tra le parti
La sussistenza di un rapporto di fornitura riconduce ad un alveo di normale e fisiologica riservatezza rispetto alle informazioni e documenti scambiati tra le parti per ciò che attiene allo svolgimento di tale rapporto contrattuale, risultando di per se stessa contraria alla buona fede ed alla correttezza contrattuale ogni attività di diffusione a terzi di tali informazioni. La disponibilità in capo al concorrente di disegni tecnici comporta un evidente e indebito vantaggio concorrenziale in termini di risparmio di risorse e di tempi nel predisporre e avviare la produzione di identico dispositivo.
L’illiceità consiste non già nella copiatura di un prodotto originale ma nell’indebita acquisizione e sfruttamento del patrimonio tecnico di cui il concorrente si è dotato con i propri investimenti di risorse e di tempo, che determina un vantaggio indebito nell’immediato ingresso sul mercato senza sopportare alcun onere di progettazione esecutiva.
Sussistono i presupposti per la declaratoria dell’illecito concorrenziale in relazione alla trasmissione e utilizzazione indebita di alcuni nominativi dei clienti al fine di proporre loro i prodotti copia che sarebbero stati realizzati sulla base della documentazione tecnica abusivamente acquisita.
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Silvia Di Virgilio
Avvocato del Foro di Milano, titolare di LexAround.me, esperta in consulenza aziendale, proprietà industriale, e-commerce. Gestisco prevalentemente questioni di natura stragiudiziale, dalla contrattualistica al diritto...(continua)