Confini del sindacato da parte del giudice sull’opportunità delle scelte gestorie e quantificazione del danno causato dall’amministratore. Assenza di un obbligo di controllo preventivo in capo ai sindaci.
Le scelte dell’amministratore sono insindacabili da parte del giudice investito ex post della domanda di accertamento della sua responsabilità solo quando risulti che tale valutazione sia stata compiuta all’esito dell’assolvimento di tutti gli oneri di controllo, verifica e acquisizione delle informazioni necessarie per poter assumere una decisione consapevole e informata di tutte le conseguenze che gli atti compiuti possono comportare per la società e in conformità dei canoni di ragionevolezza, prudenza e prevedibilità del risultato delle operazioni stesse.
Al contrario, le scelte gestorie sono sindacabili qualora le condotte addebitate all’amministratore siano state poste in essere omettendo colpevolmente ogni cautela, verifica e acquisizione di informazioni normalmente richiesta in relazione alle scelte concretamente effettuate.
Nel caso di violazione da parte dell’amministratore dei doveri imposti dagli artt. 2447 e 2448 c.c., il danno non puó mai consistere nelle perdite accertate al termine dell’esercizio, costituendo tali elementi la mera rappresentazione di un risultato di segno negativo della gestione di un determinato esercizio e dell’ammontare delle passività accumulate in tale periodo, come tali non costituenti, in sé considerati, decremento del patrimonio effettivo della società.
Qualora, infine, la condotta dell’amministratore abbia di per sé già esaurito gli effetti negativi nei confronti della società, non sussiste la responsabilità dei sindaci, ai quali, infatti, non spetta un controllo preventivo sugli atti di gestione degli amministratori.