Conflitto di interessi e violazione dei doveri di corretta gestione societaria degli organi sociali di S.p.A.
La previsione statutaria derogatoria del divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. non esaurisce l’obbligo imposto agli amministratori di S.p.A. di dichiarare il conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2391 c.c., il quale può sussistere anche in assenza di violazione del divieto di concorrenza, costituendo una fattispecie dal perimetro più ampio rispetto a quella di cui all’art. 2390 c.c. Da ciò discende che gli amministratori sono tenuti a lasciare traccia delle ragioni che hanno giustificato la scelta gestoria e della diligenza con cui hanno espresso il giudizio di opportunità e convenienza in ragione della natura potenzialmente rischiosa dell’operazione in conflitto di interessi, non essendo sufficiente la mera assenza di sventatezza o di rischio ingiustificato.
La gestione delle situazioni di conflitto di interessi al di fuori e a prescindere dalle procedure di cui all’art. 2391 c.c. costituisce grave irregolarità non rientrante nelle scelte gestorie non sindacabili nel merito. Si tratta invece di scelte che attengono alla regolare gestione societaria, la quale impone all’organo amministrativo di predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa ai sensi dell’art. 2381 c.c.
La configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede (Cass. n. 20651/2019).
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Luigi Pecorella
LL.M. International Financial Law presso King's College London; Dottorando di ricerca in Diritto, Mercato e Persona (indirizzo IUS 04 - Diritto Commerciale) presso Università Ca' Foscari Venezia; Cultore della materia...(continua)