Conflitto tra più acquirenti della medesima partecipazione azionaria e priorità dell’acquisto
Per l’acquisto della proprietà del titolo azionario, secondo giurisprudenza costante, è sufficiente – tra le parti del contratto di compravendita – il semplice consenso legittimamente manifestato, secondo la regola generale di cui all’art. 1376 c.c. (v. Cass. n. 9314/1995; Cass. n. 17088/2008). Avuto riguardo a tale principio, e in mancanza delle formalità previste dall’art. 2355 c.c., il conflitto tra più acquirenti – entrambi privi dei titoli azionari al momento dell’insorgere della controversia – sembra doversi risolvere in base al criterio della priorità dell’acquisto.